Circolare n°1: vigilanza alunni
Indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull’istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici.
Istituto Comprensivo di Bereguardo
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Circolare n. 1
Bereguardo, 08/09/2015
Ai docenti e al personale ATA dell’I.C.
Oggetto: Vigilanza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA
In occasione dell’avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico riporto alla vostra attenzione alcune indicazioni sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull’istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e collaboratori scolastici. Vi invito pertanto ad attenervi alle disposizioni seguenti e a predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo, anche attraverso il coordinamento dei responsabili di plesso. Si raccomanda inoltre la presa visione del Regolamento d’Istituto (disponibile sul sito web dell’Istituto), relativamente all’ingresso e uscita degli alunni e alla vigilanza sugli alunni.
La responsabilità dei docenti
L’obbligo di vigilanza ha inizio con l’affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus). La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l’età dell’alunno. La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l’effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:
risulta essere presente al momento dell’evento (è ovvio ma è opportuno comunque evidenziarlo);
dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.
Sull’insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni. L’obbligo di vigilanza si estende all’attività scolastica in genere (compresi l‘intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all’attività didattica in senso stretto, ma riguarda l’intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo. A questo proposito si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l’art. 61 della legge 11/07/1980.
Entrata e uscita degli alunni dalla scuola
Ai sensi dell’art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 “per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”. E’ appena il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità. Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni relative ai diversi ordini di scuola:
Scuola dell’Infanzia
All’entrata gli alunni devono essere accompagnati dai genitori dentro la scuola. All’uscita possono essere ritirati dai genitori o da persone delegate per iscritto, tramite apposito modulo, maggiorenni e identificate tramite C.I.;
in situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica o scritta del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro del bambino. L’insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l’identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, la corrispondenza con la carta d’identità e provvederà a far firmare la persona delegata al ritiro;
le insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l’alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell’insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio, che avviserà tempestivamente la Direzione per i provvedimenti di competenza;
le insegnanti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell’alunno, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;
i collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso/uscita degli alunni.
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado
gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al cancello o al portone della scuola;
i genitori impossibilitati all’accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d’età, oppure richiedono l’uscita autonoma dell’alunno (solo per la Scuola Secondaria di I grado), utilizzando apposito modulo;
in situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica o scritta del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro dell’alunno. L’insegnante o il collaboratore scolastico ne verificherà l’identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, la corrispondenza con la carta d’identità e provvederà a far firmare la persona delegata al ritiro;
i docenti sono autorizzati a consentire l’uscita autonoma dell’alunno solo se in possesso dell’apposita richiesta firmata dai genitori (solo per la Scuola Secondaria di I grado);
i docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell’alunno non autorizzato all’uscita autonoma cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l’alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell’insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio, che avviserà tempestivamente la Direzione per i provvedimenti di competenza;
i docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell’alunno non autorizzato all’uscita autonoma, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico;
i collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l’ingresso/uscita degli alunni.
Vigilanza durante l’intervallo
Considerando la fascia di età degli alunni dell’Istituto, durante l’intervallo è senz’altro prevedibile una certa esuberanza che, anche a parere della giurisprudenza in materia, richiede una ancora maggiore attenzione nella sorveglianza.
Per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:
la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l’area interessata, prestando la massima attenzione;
devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.
Uscita degli alunni dalla classe
I docenti concedono agli alunni l’uscita dalla classe al di fuori dell’orario dell’intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque verificare che l’attività svolta dagli alunni (anche in relazione all’età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere vietato l’allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari, a meno non sia sotto la custodia di un altro docente. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall’aula gli alunni per incombenze legate all’attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale).
Cambio dell’ora
Il cambio dell’ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. Alla luce delle considerazioni iniziali, è evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora (o al turno pomeridiano) in poi o che hanno avuto un’ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio. Si invitano tutti i docenti al rispetto dello spazio orario di ciascuno, onde evitare situazioni di confusione di responsabilità.
Viaggi di istruzione e uscite didattiche
Si sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I docenti sono pertanto responsabili del comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell’intero viaggio, non possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori. I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità. In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall’accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l’esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali:
la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all’età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;
in caso estremo, il rientro anticipato.
Scuolabus
La sentenza della Corte di Cassazione n. 17574/2010 ha ribadito che la responsabilità del personale scolastico si estende alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa e salita dallo scuolabus. Pertanto, relativamente a tale servizio, gestito dall’Ente locale competente, i docenti e i collaboratori scolastici avranno cura di verificare che le operazioni di discesa/salita dai/sui mezzi avvengano in modo ordinato.
Gli alunni devono sempre passare direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore, autista, accompagnatore) a quella del personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa. Particolare attenzione sarà rivolta all’assistenza degli alunni disabili. I responsabili dei plessi verificheranno inoltre che gli scuolabus siano sempre già presenti, fermi nelle piazzole di sosta, al momento dell’uscita degli alunni. In caso ravvisino eventuali situazioni potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente il Dirigente scolastico.
Accesso locali scolastici
L’accesso ai locali scolastici di tutto il personale è consentito esclusivamente durante l’orario di apertura della scuola. La propria presenza va segnalata tramite apposito registro firme, avendo cura di segnare l’orario reale di ingresso e uscita. Eventuali richieste per ingresso o permanenza nei locali per attività funzionali non previste dal Piano delle attività devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico. L’accesso non è consentito agli estranei se non autorizzati. Il personale tecnico (operai, manutentori, elettricisti, ecc.) che accede alla struttura per interventi disposti dal Comune segnala la propria presenza tramite firma sull’apposito registro. L’ingresso è sempre consentito a tutte le Autorità locali e istituzionali.
Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l’art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA. Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare”, degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante l’intervallo.
Il dirigente scolastico
Maria Grazia Merlina
Allegati